Art. 9.
(Disposizioni finanziarie).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 1.500.000

 

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euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede con le disponibilità del Fondo per le politiche giovanili, di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come integrato ai sensi dell'articolo 1, comma 1290, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.